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Accolto il ricorso del Cosenza per Rigione e Camporese - Sito ufficiale del Cosenza Calcio
Il sito è in fase di aggiornamento
Accolto il ricorso del Cosenza per Rigione e Camporese

Accolto il ricorso del Cosenza per Rigione e Camporese

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LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Daniele Cantini – Componente
Andrea Lepore – Componente (relatore)
Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.
nell’udienza fissata l’11 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo
numero 269/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data
22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al
calciatore Rigione Michele, in relazione alla gara Spal/Cosenza del 5.04.2022;
udita l’Avv. Serena Angileri e il calciatore Michele Rigione;
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una)
giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 


 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Daniele Cantini – Componente
Andrea Lepore – Componente (relatore)
Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.
nell’udienza fissata l’11 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo
numero 268/CSA/2021-2022, proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l in data
22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al
calciatore Camporese Michele, in relazione alla gara Spal/Cosenza del 5.04.2022
udita l’Avv. Serena Angileri e il calciatore Michele Camporese;
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una)
giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.


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